Ultima modifica: 4 agosto 2015
Ultima modifica: 4 agosto 2015

Anp: la 107 in pillole

iniziamo oggi la pubblicazione di queste #pillole: brevi suggerimenti operativi da attuare prima dell’avvio del nuovo anno o nei primissimi giorni di esso.

Le novità introdotte nella scuola dalla legge 107 sono numerose ed abbracciano molti ambiti. Anp ha già pubblicato una scheda analitica che illustra in sintesi i contenuti del provvedimento. In questi giorni sta lavorando alla messa a punto di una cinquantina di seminari di formazione da svolgere a settembre e di materiali di supporto per i dirigenti ed i collegi.

 

Ci sono però degli adempimenti che non possono attendere: non sono molto numerosi, ma importanti. Oppure dei dubbi interpretativi, che sorgono leggendo la norma. Per questo motivo, iniziamo oggi la pubblicazione di queste #pillole: brevi suggerimenti operativi da attuare prima dell’avvio del nuovo anno o nei primissimi giorni di esso.

 

La rubrica sarà sempre disponibile nella colonna “IN EVIDENZA” del nostro sito web. Sarà alimentata man mano che se ne ravviserà la necessità. Siete invitati a segnalare eventuali criticità che aveste rilevato e sulle quali desiderate un suggerimento (ma solo se si tratta di questioni che non possono attendere i seminari di formazione previsti per la seconda metà di settembre).

 

Le #pillole sono disposte in ordine inverso: in alto le più recenti.

Pillola#5

Il fondo di istituto è assorbito dal bonus premiale di cui ai commi 126-128? No, si tratta di due dotazioni distinte, che saranno gestite separatamente. Il FIS è istituito per contratto e continua ad essere gestito secondo le previsioni del CCNL (salvo le modifiche imperative introdotte dalla legge). Il bonus è introdotto e regolato per legge e viene erogato secondo quanto previsto dal comma 127. Volendo ipotizzare una finalizzazione specifica, si può suggerire che il FIS remunera soprattutto la quantità di lavoro aggiuntivo (ed infatti viene calcolato per lo più in ore), mentre il bonus premia la qualità dell’impegno e della prestazione senza riferimento alla durata di essi, ma solo all’apprezzamento del loro apporto alla vita della scuola.

Pillola#4

Le funzioni strumentali rientrano in quella quota di collaboratori (10% dell’organico dell’autonomia) che il dirigente può individuare liberamente? La norma (comma 83 della legge) non lo dice esplicitamente, anzi non nomina mai le funzioni strumentali, che sono figure organizzative istituite e regolate dal contratto. Nella pratica, occorrerà considerare qual è la ratio del comma 83: consentire al dirigente di selezionare in autonomia uno staff di collaboratori di cui avvalersi. E dunque se il dirigente, avvalendosi delle facoltà di gestione delle risorse umane riconosciutegli dalla legge 150/09, ha già l’abitudine di scegliersi direttamente le funzioni strumentali, si può dire che il loro numero rientra in quel dieci per cento. Se invece mantiene la vecchia prassi di concordarne l’individuazione in Collegio Docenti, non fanno parte di quella quota, che rimane interamente disponibile.

Si tratta, è bene sottolinearlo, di una conclusione cui è possibile giungere in via analogica: ma in realtà la questione non è regolata in modo esplicito dalla legge.

Pillola#3

Chi ha il Consiglio di Istituto in scadenza (o deve procedere ad elezioni suppletive per un numero elevato di componenti) farà meglio a rinviare la scelta dei membri del Comitato di Valutazione di competenza del Consiglio a dopo il rinnovo dell’organo. In tal modo, le persone designate saranno portatrici in seno al Comitato di un “mandato” pieno.

Non si tratta di un vincolo normativo, ma di un’ovvia considerazione di opportunità.

Pillola#2

La composizione del futuro Comitato di Valutazione è concettualmente molto diversa rispetto a quella tradizionale. Sarebbe un azzardo procedere ad elezioni nella prima seduta del Collegio Docenti di settembre, come si fa di solito, senza una adeguata riflessione e preparazione interna.

Si suggerisce di non mettere il punto all’odg della prima seduta, o di toglierlo se già vi figurava. Non succede nulla se il Comitato si costituisce a metà settembre o anche oltre, perché comunque le sue funzioni si attiveranno solo ad anno inoltrato. E, in ogni caso, occorrerà attendere che vengano designati anche gli altri componenti, compreso l’esterno. Invece quel lasso di tempo può essere utilizzato per studiare le formule migliori e le implicazioni delle diverse scelte possibili.

Anp si riserva di fornire materiali di riflessione in merito ed anche qualche suggerimento nella sessione di seminari in programma nella seconda metà di settembre.

Pillola #1

Chi, per qualunque motivo, non avesse ancora riunito il Comitato di valutazione per la conferma in ruolo di docenti in anno di prova, lo faccia al più presto e comunque non oltre il 31 agosto prossimo.

Così potrà convocare il Comitato nella sua composizione tradizionale, mentre a partire dal 1° settembre dovrebbe farlo in quella nuova prevista dalla legge: con tutti i potenziali problemi di ritardi e anche di contestazioni.

Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola

Federazione Nazionale Dirigenti Funzione Pubblica

http://www.anp.it