Ultima modifica: 17 novembre 2020
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Ultima modifica: 17 novembre 2020

ATA e lavoro agile: in segreteria almeno il 50% del personale con rotazione, collaboratori scolastici in presenza

ATA e lavoro agile: in segreteria almeno il 50% del personale con rotazione, collaboratori scolastici in presenza

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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO FIBONACCI”

 SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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Si diffonde di seguito un comunicato inviato dal sindacato Uil:

Con riferimento alle scuole collocate in regioni classificate in zona 2 (gialla) o 3 (arancione), per il personale ATA trova applicazione quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del DPCM 3 novembre 2020 il quale stabilisce che “ Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato […] garantendo almeno la percentuale di cui all’art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77”.

In sostanza, le segreterie delle istituzioni scolastiche devono essere organizzate con svolgimento del lavoro agile per almeno il 50% del personale impegnato in attività che possono trovare esecuzione con tale modalità. Deve essere prevista una rotazione del personale; ai sensi dell’art. 3, c. 1, lettera d) del DM DFP del 19 ottobre 2020, il lavoro agile al personale di tali uffici non deve essere attribuito in modo esclusivo ma all’opposto curando che sia assicurata “un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell’attività in modalità agile e di quella in presenza”. La presenza del personale di segreteria nei locali della scuola, sia pure con alternanza, in coerenza con quella del personale docente, garantisce l’efficienza del servizio a favore
dell’utenza ed assicura prontezza operativa in tutte le situazioni non programmabili che possono verificarsi in presenza di studenti nei locali della scuola.

Per il restante personale ATA, come peraltro previsto nella nota MI 1990 del 5.11.2020 alle pp. 4 e 5, rimane confermato il lavoro in presenza.
Con riferimento alle scuole collocate in regioni classificate in zona 4 (rossa) trova applicazione quanto disposto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del DPCM 3 novembre 2020 secondo cui: “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.”