Ultima modifica: 9 dicembre 2021
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Ultima modifica: 9 dicembre 2021

ATA ha diritto al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini della carriera

ATA ha diritto al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini della carriera

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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO FIBONACCI”

 SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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Si diffonde in allegato:

ATA ha diritto al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini della carriera

Il Tribunale Oplontino ha accolto il ricorso promosso dal sindacato contro la discriminazione retributiva del personale ATA della scuola pubblica per violazione della normativa europea sulla parità tra il personale di ruolo e quello precario.

Il Collegio difensivo ha ottenuto una vittoria completa e una nuova condanna del Ministero dell’Istruzione a riconoscere all’iscritto al SINDACATO appartenente al personale ATA il servizio pre-ruolo prestato e, quindi, a collocarlo nella posizione stipendiale maturata in seguito al servizio pregresso svolto, cumulando al servizio di ruolo il servizio pre-ruolo e con la conseguente condanna del Ministero convenuto a corrisponderle la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario degli anni di servizio pre-ruolo e a pagare le spese di giudizio.

Il tribunale di Torre Annunziata si conforma ai dettami della Corte d’Appello di Napoli 0 che sempre in una causa promossa dal SINDACATO  ha sanzionato recentemente il Ministro dell’Istruzione che si ostina: 1) a non voler riconoscere l’anzianità di servizio pre-ruolo al personale ATA; 2) ad escludere i precari ATA dall’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del luglio 2011.

Durante il periodo di precariato il personale ATA non ottiene il pagamento degli scatti di anzianità riservati al personale ATA di ruolo con medesime mansioni e qualifica. Dopo l’immissione in ruolo viene riconosciuto loro solo parzialmente l’anzianità pregressa in occasione della ricostruzione della carriera, ma l’Amministrazione non paga alcuna differenza stipendiale per il periodo antecedente alla conferma in ruolo. In più il Ministro applica al momento della ricostruzione di carriera il gradone 0-8 e non la fascia stipendiale 0-2 e poi 3-8 soppressa dal CCNL del 2011, che continua ad essere riconosciuta al solo personale entrato in ruolo entro il 1 settembre 2010 in virtù della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 19.7.2011.

In altri termini tutto il personale assunto nei ruoli dell’amministrazione successivamente al 1.9.2010 ha lo stipendio bloccato per i primi nove anni.

Continueremo a combattere in tutte le sedi fino a che il Ministero non porrà fine a questa inaccettabile discriminazione verso il personale ATA.