Ultima modifica: 28 marzo 2022
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Ultima modifica: 28 marzo 2022

Cambi igienici di emergenza Scuola Infanzia

cambi igienici Scuola Infanzia

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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO FIBONACCI”

 SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via M. Lalli 4 – 56127- Pisa • Tel. 050 580 700 • Fax 050 313 642 7 • Cod. fiscale 800 055 705 04
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Circolare n. 353

Pisa, 28 marzo 2022

Alle famiglie di bambine/i iscritte/i alla Scuola dell’Infanzia

Al corpo docente della Scuola dell’Infanzia

Al personale ATA della Scuola dell’Infanzia

 

Oggetto: Cambi igienici di emergenza Scuola Infanzia

In conseguenza di alcuni casi di cambio igienico di bambini, verificatisi presso i due plessi della Scuola dell’infanzia, si ritiene opportuno e necessario segnalare ai genitori quanto la normativa preveda riguardo la pulizia e l’igiene dei bambini nel corso dell’orario scolastico.

Il contratto di lavoro docente non include tra gli obblighi la pulizia e l’igiene personale degli alunni di nessuna fascia di età, in quanto la funzione docente riguarda aspetti didattici ed educativi. A questo si collegano anche aspetti relativi alla vigilanza, in quanto l’insegnante non può abbandonare la classe per accompagnare i bambini al bagno, tantomeno per effettuare cambi di biancheria sporca.

Il personale ATA (collaboratori scolastici), come da contratto, non è tenuto all’ausilio materiale agli alunni nella cura dell’igiene personale ad esclusione dei bambini portatori di handicap.  

La dotazione dei bambini di un cambio è da ritenersi finalizzata ad isolati casi di emergenza in circostanze eccezionali, poiché i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia devono essere autonomi in quanto trattasi di “scuola” e non di nido di infanzia. Le scuole dell’infanzia non sono infatti dotate di strutture idonee per bambini che non sappiano usare il bagno.

Pertanto, bisogna che le famiglie tengano presente che tali situazioni non possono essere frequenti, né tanto meno sistematiche e che, di conseguenza, le reiterazioni del caso comportano il ricorso al contatto dei familiari per un’uscita anticipata.

Quindi, al di là di quei pochi casi limite che si possono verificare, il docente è legittimato ad avvertire un familiare dell’inconveniente occorso.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Zoppi