Ultima modifica: 8 marzo 2023
Istituto Comprensivo Statale "L. Fibonacci" > Circolari scolastiche > Circolari > Certificato medico – Entrata in vigore della Legge Regionale 28 febbraio n. 8
Ultima modifica: 8 marzo 2023

Certificato medico – Entrata in vigore della Legge Regionale 28 febbraio n. 8

superamento obbligo certificato medico

Logo Repubblica Italiana

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO FIBONACCI”

 SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via M. Lalli 4 – 56127- Pisa • Tel. 050 580 700 • Fax 050 313 642 7 • Cod. fiscale 800 055 705 04
pec: piic831007@pec.istruzione.it • email: piic831007@istruzione.it

 

Circolare n. 294

Pisa, 8 marzo 2023

Alle famiglie di iscritte e iscritti a questo Istituto

A tutti i docenti

Al personale ATA

 

Oggetto: Certificato medico – Entrata in vigore della Legge Regionale 28 febbraio n. 8

Facendo seguito alla circolare n. 281 del 1° marzo 2023, si comunica che la legge regionale in oggetto (“Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico. Modifiche alla L.R. 40/2009) è stata pubblicata sul B.U.R.T. di oggi 8 marzo.

Pertanto, le modifiche previste in termini di certificazione sanitaria saranno valide a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione, ossia dal 22 marzo 2023. Fino ad allora rimarranno in vigore le disposizioni precedenti.

Per opportunità e chiarezza, si riporta l’estratto della legge in oggetto di interesse specifico rispetto all’oggetto:

                                                                                                                                                                        “Art. 50 bis
                                                                                                                      Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico
1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell’ambito scolastico, nella Regione Toscana è abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente.

2. L’obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.”

 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Zoppi