Ultima modifica: 26 febbraio 2015
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Ultima modifica: 26 febbraio 2015

Cisl Scuola: Pensioni, trattenimento in servizio

Trasmettiamo la Circolare n. 2 del 19 febbraio 2015 della Funzione Pubblica, in merito alle modalità applicative delle disposizioni dettate dall’art. 1 del Decreto legge n. 90/2014

Trasmettiamo la Circolare n. 2 del 19 febbraio 2015 della Funzione Pubblica, in merito alle modalità applicative delle disposizioni dettate dall’art. 1 del Decreto legge n. 90/2014 che ha soppresso il trattenimento in servizio e ridefinito l’ambito della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, peraltro già ampiamente descritto nella nostra scheda delll’11 dicembre 2014 trasmessa in first class.

 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO:

Il comma 3 bis dell’art. 1, del D.L.90/2014 aveva  fatti salvi fino al 31 agosto 2014 per il personale della scuola, i trattenimenti in servizio dati. Pertanto, ad oggi, nessun dipendente “può trovarsi ancora in servizio in virtù del trattenimento eventualmente operato”.

RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO:

Il D.L. 90/2014, ha modificato il comma 11 dell’art. 72 del D.L. 112/2008 prevedendo che ” Con  decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale.

Successivamente, la  legge di Stabilità 2015 ha previsto che le penalizzazioni non si applicano ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 Pertanto,  l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi, a coloro: che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011 (normativa previgente) e che entro il 31 agosto 2015

raggiungono i 40 anni di anzianità contributiva che maturano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 agosto 2015 (riforma Fornero) con il conseguimento (senza alcun arrotondamento):

  • di 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per le donne
  • di 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per gli uomini

senza penalizzazioni per i dipendenti con età inferiore ai 62 anni

 L’Amministrazione sarà comunque obbligata a procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi, nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti contributivi sopradescritti e che raggiungono il limite ordinamentale di 65 anni di età ivi compresi coloro che al 31. 12.2011 avevano maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva, necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

 

CISL SCUOLA – SEGRETERIA NAZIONALE

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