Ultima modifica: 10 giugno 2015
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Ultima modifica: 10 giugno 2015

Cobas-Scuola: la dichiarazione d’illegittimità riguarda lo sciopero indetto dall’USB

Lo sciopero breve e limitato alle sole operazioni di scrutinio indetto dai Cobas- Comitati di base della scuola in data 11 e 12 giugno è considerato pienamente legittimo dalla commissione di Garanzia.

Il sottoscritto Gilberto Vento, in qualità di responsabile legale dei Cobas-Comitati di base della scuola della provincia di Pisa, venuto a conoscenza che alcuni dirigenti scolastici della provincia di Pisa stanno dando indicazioni (in qualche caso anche attraverso circolari e/o comunicazioni scritte indirizzate al personale interno della scuola) secondo le quali, facendo riferimento alla nota della Commissione di Garanzia prot. 7940 del 29 Maggio 2105, l’unica indizione di sciopero ammessa dalla Commissione di Garanzia è quella delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL-SNALS e GILDA nei primi due giorni del calendario della singola istituzione scolastica.
Mentre rileva quan

La dichiarazione d’illegittimità della Commissione di Garanzia con nota prot. 7940 del 29 maggio 2015 riguarda esclusivamente lo sciopero indetto dall’USB Pubblico Impiego “Con riferimento allo sciopero nazionale breve delle attività funzionali all’insegnamento, comprese le attività di scrutinio finale, per la durata così come predeterminata in fase di programmazione dai piani delle attività di ogni singola istituzione scolastica, proclamato in data 15 maggio 2015 (atto pervenuto in tale data), da parte della segreteria Nazionale dell’Organizzazione sindacale Pubblico impiego con data secondo l’articolazione regionale.

Considerato che la proclamazione indica una diversa e più ampia estensione temporale delle modalità di effettuazione dello sciopero e di tutte le attività connesse rispetto allo sciopero proclamato, in data 14 maggio 2015 dall’organizzazione sindacale UNICOBAS, a partire dal primo giorno successivo al termine delle lezioni secondo i calendari regionali e precisamente nei primi due giorni stabiliti dai calendari dei singoli istituti per l’effettuazione degli scrutini”.

La commissione di garanzia dichiara cioè illegittimo lo sciopero USB per “Eccessiva durata dell’azione di sciopero e mancato rispetto della regola dell’intervallo” rispetto allo sciopero UNICOBAS, convocato precedentemente anch’esso come “sciopero breve delle attività funzionali all’insegnamento, comprese le attività di scrutinio finale” ma con diverse modalità di effettuazione. L’USB ha provveduto limitando l’azione ai primi due giorni consecutivi delle attività di scrutinio (nota Miur 1592 del 04/06/2015).

  • La Commissione di garanzia non è intervenuta sull’indizione dello sciopero dei COBAS-Comitati di Base della Scuola nonostante sia avvenuta due giorni prima dello sciopero USB (il 14 Maggio 2015 i COBAS, il 16 maggio 2015 l’USB) c che lo sciopero indetto dai COBAS, a differenza di quello USB e UNICOBAS, è uno sciopero breve (dunque orario) e limitato alle sole operazioni di scrutinio con esclusione delle attività funzionali all’insegnamento.
  • La Commissione di garanzia ha dunque dichiarato pienamente legittimo lo sciopero indetto dai COBAS-Comitati di Base della Scuola in data 16 Maggio 2015 come “Sciopero breve e limitato alle operazione di scrutinio secondo il calendario. Regionale (per la Toscana 11 e 12 giugno)”. Infatti se non vi sono stati rilievi da parte della Commissione di garanzia (e ad oggi riguardo alle modalità dello sciopero indetto dai COBAS-Comitati di base della scuola non ci sono stati) ogni dichiarazione di sciopero è pienamente legittima e regolare e i dirigenti scolastici, in assenza di una valutazione negativa da parte della Commissione di Garanzia, non hanno titolo di entrare nel merito sulla regolarità o meno di una azione di sciopero.

INVITA LE S.V.

  • a rispettare le decisioni della Commissione di Garanzia che, in assenza di rilievi, ha dichiarato pienamente legittimo e regolare lo sciopero indetto dalla nostra organizzazione sindacale;
  • a revocare e correggere eventuali indicazioni e comunicazioni in cui non è stata riconosciuta la piena legittimità e regolarità dell’azione di sciopero indetta dai COBAS-Comitati di base della scuola (per la Toscana nei giorni 11 e 12 giugno) e a non mettere in atto azioni che si possono configurare come atteggiamento antisindacale e come tali la nostra organizzazione sindacale sarebbe costretta ad impugnare.

Convinti che, nello spirito di correttezza e di reciproco ascolto che hanno caratterizzato i rapporti con la nostra e le altre organizzazioni sindacali, le S.V. prenderanno atto delle nostre precisazioni e disponibili ad ogni ulteriore chiarimento in merito.

Il responsabile legale provinciale dei Cobas Scuola di Pisa
Gilberto Vento