Ultima modifica: 9 luglio 2015
Istituto Comprensivo Statale "L. Fibonacci" > Bacheca sindacale > FLC-CGIL Scuola > Flc Cgil: le modifiche al congedo facoltativo e la sentenza del CdS su accesso agli atti
Ultima modifica: 9 luglio 2015

Flc Cgil: le modifiche al congedo facoltativo e la sentenza del CdS su accesso agli atti

Messaggio INPS n. 4576 del 6/7/2015 e la sentenza del Consiglio di Stato (sez.VI) n.2423 del 6/5/2013.

  • Messaggio INPS n. 4576 del 6/7/2015, concernente l’applicazione del D.Lgs. n.80/2015 che apporta significative modifiche e integrazioni al “regime” dei congedi parentali di cui all’articolo 32 e segg. del TU – D.Lgs n.151/2001. Il Messaggio INPS che trasmetto chiarisce la portata degli interventi legislativi. Al doc. ho aggiunto (nello stesso file) diverse note esplicative, tra cui i riferimenti normativi e un modello di domanda ad hoc. Metto in evidenza che i benefici “allargati” sono (per ora) utilizzabili dal 26/6/2015 al 31/12/2015, in quanto soggetti a verifica delle compatibilità economiche per l’eventuale riproposizione, anche in avvenire, tramite opportuni “rifinanziamenti”. Pertanto, e a maggior ragione, sarebbe auspicabile mettere sull’avviso tutti quei lavoratori genitori che, in base alla normativa previgente, hanno esaurito la possibilità di utilizzare detti congedi, ma che, con la nuova normativa, sono “rimessi in gioco”.
  • Sentenza Consiglio di Stato (sez.VI) n.2423 del 6/5/2013, concernente il diritto di accesso (senza se e senza ma) agli atti degli OO.CC. da parte dei membri degli organi stessi. Diritto che deve essere immediatamente garantito (fatti salvi i brevi “tempi tecnici”). Infatti, in tali casi l’Amministrazione (il dirigente scolastico), non é legittimata nemmeno a procrastinare la risposta alla richiesta di accesso, appellandosi ai trenta giorni di tempo previsti dall’art.25 della legge n.241/1990; lasso di tempo che serve invece a definire la sussistenza o meno del diritto di accesso in tutti quei casi in cui occorre stabilire se esiste o meno l’interesse reale e concreto da parte del richiedente: nel caso dei membri di un organo collegiale il diritto in questione é “insito” nella stessa carica ricoperta dal richiedente! Questa sentenza fa parte di una ormai consolidata giurisprudenza amministrativa; ciò nonostante ancora oggi ci troviamo di fronte a dinieghi o a, quanto meno, “temporeggiamenti” assolutamente illegittimi: basti pensare anche alla brutta abitudine, non completamente scomparsa, di negare l’accesso agli atti contenuti nel fascicolo personale da parte dei diretti interessati!

 

Filippo Cossidente – FLC Cgil Toscana