Ultima modifica: 9 dicembre 2021
Istituto Comprensivo Statale "L. Fibonacci" > Bacheca sindacale > UIL Scuola > Obbligo vaccino docenti e ATA, quando scatta per terza dose
Ultima modifica: 9 dicembre 2021

Obbligo vaccino docenti e ATA, quando scatta per terza dose

Obbligo vaccino docenti e ATA, quando scatta per terza dose

Logo Repubblica Italiana

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO FIBONACCI”

 SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via M. Lalli 4 – 56127- Pisa • Tel. 050 580 700 • Fax 050 313 642 7 • Cod. fiscale 800 055 705 04
pec: piic831007@pec.istruzione.it • email: piic831007@istruzione.it

Si diffonde un comunicato del sindacato Uil:

Obbligo vaccino docenti e ATA, quando scatta per terza dose

Sono numerosi i quesiti che accompagnano il DL 26 novembre 2021 che introduce l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, adesso all’iter del Parlamento e quindi ancora suscettibile di qualche modifica.

Nel frattempo però il DL entra in vigore. Esso introduce dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale per il personale scolastico

  • del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
  • delle scuole non paritarie
  • dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
  • dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
  • dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
  • dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

Cosa dice il DL sull’obbligo vaccinale

L’art. 2 comma 1 del DL 26 novembre 2021 afferma

1. Dopo l’articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e’
inserito il seguente:
«Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari). – 1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

Dunque obbligo vaccinale dal 15 dicembre per il personale scolastico non significa che al 15 dicembre 2021 tutto il personale debba aver effettuato prima, seconda e terza dose.

Il DL ha introdotto l’obbligo per il ciclo vaccinale primario, per cui il personale che alla data del 15 dicembre non avesse ancora adempiuto riceverà la richiesta da parte del Dirigente Scolastico con invito a

  • a produrre entro cinque giorni la documentazione relativa alla vaccinazione, al differimento o all’esenzione dalla stessa, ovvero la richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito e da trasmettere entro tre giorni dalla somministrazione.

Qualora, trascorsi questi termini, viene accertata l’inosservanza all’obbligo i Dirigenti Scolastici dovranno sospendere il personale dall’attività lavorativa, attraverso comunicazione scritta.  Fino a quando dura eventuale sospensione

Terza dose: chi e quando

Per quanto riguarda la terza dose il DL 26 novembre 2021 ha introdotto l’obbligo per il personale scolastico.

Ma in questo caso l’obbligo non parte dal 15 dicembre, ma – specifica il DL – “da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei
 termini previsti con circolare del Ministero della salute”

Ossia, in ogni caso, bisogna rispettare i tempi del piano vaccinale individuale. E’ possibile effettuare la terza dose dopo il 5° mese dalla conclusione del ciclo vaccinale primario come da Circolare Ministero Salute del 22 novembre 2021

Ed entro quando?

entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021″ 

Ossia la scadenza del Green Pass, che lo stesso DL 26 novembre ha ridotto da 12 a 9 mesi.

Quindi

l’obbligatorietà per la terza dose scatta al compimento del quinto mese ma il personale ha tempo fino alla validità del Green Pass.

N.B. Per “terza dose” si intende la dose definita “di richiamo” nel DL, quindi terza o seconda dose a seconda del vaccino scelto per il ciclo vaccinale primario. Si rimanda alle varie note specifiche per “guariti” e personale con esenzione.

Ricordiamo che si tratta di indicazioni sulla base del DL 26 novembre 2021, che deve ancora essere trasformato in legge. Pertanto occorre considerarle come suscettibili di variazioni e rettifiche.

In ogni caso consigliamo di consultare le NOSTRE strutture sindacali UIL SCUOLA e LE STRUTTURE mediche del territorio per qualsiasi decisione in merito poiché l’articolo rappresenta una situazione ancora non definitiva