Ultima modifica: 25 marzo 2017
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Ultima modifica: 25 marzo 2017

OO.SS.: diffida sull’illegittimo anticipo delle operazioni di scrutinio finale

Si diffidano i Dirigenti scolastici a non anticipare le date degli scrutini rispetto alla chiusura del calendario scolastico deliberato dalla Giunta Regionale.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali della scuola della provincia di Pisa hanno avuto notizia che in diversi Istituti Scolastici della provincia di Pisa le attività di valutazione e di SCRUTINIO FINALE sono state convocate nei giorni precedenti il termine delle lezioni, cioè prima del 10 giugno 2015.
Facciamo notare che le valutazioni e gli scrutini finali non possono aver luogo prima della data di chiusura delle lezioni (in Toscana mercoledì 10 giugno 2015), proprio al fine di consentire la valutazione complessiva degli alunni solo al termine programmato delle lezioni.

Si ricorda, infatti, che per la scuola secondaria di secondo grado rimane in vigore il comma 7, dell’art. 192, del DLgs n° 297/1994, il quale stabilisce che “al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni”.
Si aggiunga che l’art. 4, comma 5, del DPR n° 122/2009, stabilisce che, sempre per la scuola secondaria di secondo grado, “I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni…”.

Inoltre, l’art. 2, comma 6, del DPR 122/2009 prevede che, per il primo ciclo, solo “in sede di scrutinio conclusivo dell’anno scolastico” possa essere deliberata l’ammissione o non ammissione alla classe successiva.
Infine, anche la valutazione del comportamento, da effettuarsi relativamente a “tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede” (art. 2, comma 1, Legge n° 169/2008, come ribadito dall’art. 7, comma 2, del DPR n° 122/2009), esclude che detta valutazione, per tutti gli ordini di scuola, possa effettuarsi prima della fine delle lezioni o addirittura ancor prima del termine di altre attività programmate che dovessero protrarsi oltre il termine delle lezioni e, quindi, non è possibile procedere ad alcuno scrutinio finale prima del termine delle lezioni che in Toscana, come già richiamato, è stato previsto, con calendario scolastico deliberato dalla Regione Toscana, in data 10 giugno 2015.

Atteso, quindi, che gli scrutini finali non possono aver luogo prima della data di chiusura delle lezioni proprio al fine di consentire la valutazione complessiva degli alunni solo al termine delle lezioni, PRESO ATTO che ogni anticipazione delle date di scrutinio finale è apertamente illegittima ed in presenza di proclamazione di scioperi nelle date 11 e 12 maggio comporterebbe anche una chiara attività antisindacale.

Si DIFFIDANO i Dirigenti scolastici a non anticipare le date degli scrutini rispetto alla data di chiusura del calendario scolastico deliberato dalla competente Giunta Regionale, e si invitano le/gli stesse/i a riprogrammare le relative date di inizio al termine del calendario scolastico deliberato a livello regionale.
Contestualmente si chiede un doveroso intervento del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e del dirigente dell’Ambito Territoriale X della provincia di Pisa al fine di ricordare alle/ai Dirigenti Scolastici il dovuto rispetto della normativa vigente sulla valutazione.
FLC CGIL PISA – CISL Scuola Pisa – SNALS Pisa – UIL Scuola Pisa – GILDA Pisa – COBAS Scuola Pisa