OO.SS.: invalsi, chiarimenti in merito agli obblighi del personale docente
Indicazioni per il rispetto della normativa per un corretto svolgimento delle prove Invalsi del 6, 7 e 12 maggio 2015.
Il serrato dibattito sulle prove INVALSI, e sull’uso che i decisori politici ne hanno fatto e ne intendono fare, rendono questo della valutazione un argomento di particolare sensibilità che provoca conflittualità all’interno delle scuole. Per questo riteniamo utile, al fine di prevenire un eventuale contenzioso, chiarire alcuni punti riguardanti la normativa, legislativa e contrattuale, in merito agli obblighi del personale docente.
Premesso che:
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro non prevede per gli insegnanti alcun impegno riconducibile all’INVALSI, né tra gli obblighi di servizio, né all’interno della funzione docente;
- la correzione/tabulazione/inserimento dati delle prove Invalsi non rientra nelle attività ordinarie: la nota MIUR 2792 del 20/4/11, infatti, la definisce “impegno aggiuntivo, anche se ricorrente” il cui “riconoscimento economico […] potrà essere individuato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto […]”. Correzione e tabulazione delle prove Invalsi infatti sono da considerarsi attività di natura burocratica e impiegatizia priva della discrezionalità tecnica caratteristica della valutazione da parte dei docenti, e pertanto dovrebbero essere effettuate direttamente dall’Invalsi, anche per garantire la terzietà delle procedure di correzione;
- la sola valutazione che spetta alle scuole è quella prevista dalla L. 53/2003, art. 3, comma 1 e solo per essa è previsto un obbligo di servizio per i docenti;
- l’eventuale rimando all’art. 51, comma 2 della Legge 4/4/2012, n. 35 su “Potenziamento del sistema nazionale di valutazione” che recita: “Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti”, non può costituire modificazione dello status e del ruolo dei docenti: se le prove Invalsi rientrano nell’attività ordinaria dell’Istituto, esse rappresentano un obbligo per l’amministrazione e tale obbligo non può essere trasferito sic et simpliciter alla persona del singolo docente. Esattamente come l’obbligo di effettuare attività di recupero posto in capo alle istituzioni scolastiche, così come sancito dal DM 80/07 e ribadito nell’OM 92/07 non viene trasferito di per sé, in quanto attività aggiuntiva, negli obblighi di lavoro del singolo docente, che vi aderisce volontariamente;
- fatto salvo l’obbligo di effettuare attività di recupero all’interno del proprio orario di servizio, se il Collegio dei Docenti non delibera altre forme di attività di recupero in orario aggiuntivo. Possono pertanto rientrare negli obblighi della funzione docente solo quelle attività ordinarie che sono inserite all’interno del POF regolarmente deliberato dal Collegio dei Docenti ad inizio anno scolastico, e quelle aggiuntive, rientranti nella stessa delibera, a cui i singoli docenti aderiscono volontariamente.
Per evitare il sorgere di contenziosi in merito all’effettuazione delle prove Invalsi previste nel giorno 12 maggio 2015, e nelle operazioni conseguenti le prove già effettuate nei giorni 6 e 7 i Sindacati scuola della provincia di Pisa raccomandano ai Dirigenti scolastici:
- di non esercitare alcuna pressione sui docenti che intendono astenersi dal correggere/tabulare/inserire i dati delle prove INVALSI fatto stante che la mera somministrazione deve rientrare nell’orario di lavoro dei docenti: la correzione e la tabulazione assumono caratteristiche di attività accessorie e pertanto sono volontarie e oggetto di contrattazione di Istituto;
- di non sostituire gli eventuali insegnanti in sciopero sia per la somministrazione delle prove sia per la vigilanza durante la loro esecuzione;
- di non obbligare gli insegnanti non impegnati nella somministrazione a recuperare le ore di servizio impegnandole nella correzione/tabulazione/inserimento dati delle prove INVALSI;
- di astenersi comunque dal porre in essere atti che contrastino con le delibere degli organi collegiali o con la contrattazione d’istituto, o in assenza di queste delibere o della relativa contrattazione.
I Sindacati scuola della provincia di Pisa si riservano di impugnare ogni irregolarità accertata, nei termini previsti dalla Legge, alle autorità competenti.
per conto di Gilda Pisa gildapisa@gildapisa.it