Ultima modifica: 9 marzo 2020
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Ultima modifica: 9 marzo 2020

CORONAVIRUS – DISPOSIZIONI AGGIORNATE

Aggiornamenti

Ordinanza n.9 del 8 marzo 2020 “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”

Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1. A chiunque faccia ingresso in Toscana, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nelle regioni e province, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020 o a quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello nazionale, è fatto obbligo di procedere all’isolamento fiduciario volontario dal giorno dell’ultima esposizione, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, se residente o domiciliati in Toscana, al proprio MMG o PLS, altrimenti al numero unico dell’Azienda USL di riferimento (Azienda USL Toscana Centro: 055/5454777; Azienda USL Toscana Nord Ovest 050/954444; Azienda USL Toscana SUD EST 800579579), attivo dalle ore 8,00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00;

2. Tali informazioni saranno trasmesse ai Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, che adotteranno i provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, come di seguito riportato;

  • il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente, sulla base delle comunicazioni pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate, dandone comunicazione al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente:
  • ricevuta la segnalazione, contatta telefonicamente la persona interessata e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione, nonché di declinazione della durata dell’isolamento fiduciario, in ragione della data di ultima esposizione;
  • accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità, al fine di assicurare la massima adesione;
  • per quanto attiene le misure conseguenti si applicano le previsioni, di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 2 e del paragrafo 3 dell’ordinanza n.6 del 2 marzo;
  • in particolare, le persone sottoposte ad isolamento fiduciario devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

 

  1. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
  2. divieto di contatti sociali;
  3. divieto di spostamenti e/o viaggi;
  4. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
  5. evitare contatti stretti, anche indossando la mascherina chirurgica, in caso di conviventi;
  6. osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche (lavaggio frequente delle mani, utilizzo di fazzoletti monouso, pulizia e disinfezione frequente delle superfici, aerazione degli ambienti);

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, é trasmessa:

  • al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;

  • alle Aziende ed Enti del SSR;

  • Ai Sindaci del territorio toscano;

  • Ai Prefetti;

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

 

 

Agli Studenti e alle Famiglie

Al Personale Scolastico tutto

Al RSPP e al Medico Competente

Ai Fornitori dei servizi

Facendo seguito all’aggiornamento delle disposizioni in materia, nel ribadire che nessuna disposizione consente di poter allontanare o impedire ad uno studente di recarsi a Scuola, ad eccezione di una ordinanza restrittiva del Sindaco, ma che occorre attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dagli organi competenti e sotto riportate in estratto, a partire dal 26/02/2020, ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. c) del D.P.C.M. 25/02/2020, la riammissione a Scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino al 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

In particolare, l’unico obbligo in capo alla Scuola (cioè al Dirigente Scolastico e a nessun altro) è di segnalare i dati degli studenti, che rientrano nella casistica definita nella circolare del 08/02/2020 del Ministero della Salute, al Dipartimento di prevenzione della ASL di riferimento, che per la ns. zona è la ASL nord-ovest: nessuna informazione può essere divulgata in merito ai casi singoli in quanto tutelati dalla privacy.

Le eventuali azioni di verifica spettano all’ASL, così come l’eventuale adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva prevista dal DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6.

Si ricorda alle famiglie che il rischio lo valutano gli organi competenti e che, in assenza di disposizioni specifiche, le attività scolastiche, fatta eccezione per i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che sono sospese fino al 15 marzo 2020 (art. 1, co. 1, lett. b) del D.P.C.M. 25/02/2020)1, si svolgono regolarmente: una eventuale chiusura delle scuole può essere disposta solo con ordinanza dell’Autorità di PS (si invita ad attenersi alle sole notizie diffuse sui canali ufficiali).

1 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/25/47/sg/pdf

SITI DI INTERESSE – AUTORITÀ COMPETENTI

OMS: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Ministero della salute: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp

AUSL TOSCANA NORD-OVEST: https://www.uslnordovest.toscana.it/

Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus

M.I.U.R.: https://www.miur.gov.it/

Governo: http://www.governo.it/

08/02/2020 – CIRCOLARE del Ministero della Salute

Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina

………..

Misure

Il dirigente scolastico che venga a conoscenza dalla famiglia dell’imminente rientro a scuola di un bambino/studente proveniente dalle aree come sopra identificate, informa il Dipartimento di prevenzione della ASL di riferimento.

In presenza di un caso che rientra nella categoria sopra definita, il Dipartimento mette in atto, unitamente con la famiglia, una sorveglianza attiva, quotidiana, per la valutazione della eventuale febbre ed altri sintomi, nei 14 giorni successivi all’uscita dalle aree a rischio, o ogni altro protocollo sanitario ritenuto opportuno ai sensi della normativa vigente. In presenza dei sintomi di cui alla definizione di caso dell’OMS viene avviato il percorso sanitario previsto per i casi sospetti.

In tutti i casi, il Dipartimento propone e favorisce l’adozione della permanenza volontaria, fiduciaria, a domicilio, fino al completamento del periodo di 14 giorni, misura che peraltro risulta attuata volontariamente da molti cittadini rientrati da tali aree.

Quanto riportato nella presente circolare riflette la situazione epidemiologica attuale e sarà aggiornato, ove necessario, sulla base dell’evoluzione del quadro epidemico.

Nota USR Toscana del 10/02/2020

Coronavirus – Circolare Ministero della Salute 8 febbraio 2020 “Indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina”

Indicazioni operative alle Istituzioni Scolastiche della Toscana.

A seguito di specifici accordi tra questo Ufficio e la Regione Toscana – Assessorato Salute, si trasmette la nota prot. n. 051673 del 10 febbraio 2020, con la quale si forniscono indicazioni operative per l’invio delle informazioni fra le scuole della regione Toscana e il Dipartimento Prevenzione delle ASL della Toscana, in applicazione della circolare del Ministero della Salute (n. 4001 dell’8.2.2020), già inviata a tutte le scuole con nota MIUR (n. 3897 dell’8.2.2020), a cui si fa espresso rinvio.

A tal proposito, si invitano le Istituzioni scolastiche, che si trovassero nelle condizioni indicate nelle suddette note, a comunicare i dati specificati nella suddetta nota della Regione Toscana esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata delle ASL territorialmente competenti:

…….

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg

Art. 1 – Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

  1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi é un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.

  2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

    1. divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;

    2. divieto di accesso al comune o all’area interessata;

    3. sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

    4. sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

    5. sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

    6. sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

    7. sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;

    8. applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

    9. previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

    10. chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;

    11. chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

    12. previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente;

    13. limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3;

    14. sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

    15. sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3.

D.P.C.M. 25/02/2020

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/25/47/sg/pdf

Art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio

  1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:

    1. in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;

    2. i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al DIRITTO DI RECESSO del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;

    3. la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro PRESENTAZIONE DI CERTIFICATO MEDICO, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

    4. i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

    5. il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all’art. 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, «Regolamento recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

      ……

      m. tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.

      ……

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

https://www.uslnordovest.toscana.it/notizie/4675-aggiornamento-situazione-coronavirus-covid-19-bollettino-di-martedi-25-febbraio-2020-ore-18-30

Aggiornamento situazione Coronavirus “Covid-19” – Bollettino di martedì 25 febbraio 2020, ore 18.30

In questo momento di grande preoccupazione nella cittadinanza per il Coronavirus “Covid-19”, l’Azienda ringrazia tutto il personale per la sua consueta disponibilità e professionalità.

L’invito alla popolazione è quello di non dar credito a fonti non ufficiali ed evitare la diffusione di fake news.

Resta confermata la raccomandazione a tutte le persone che manifestano sintomi influenzali di rimanere a casa e consultarsi con il proprio medico curante. Chi, tra questi, deve effettuare prestazioni ambulatoriali non urgenti può rinunciare alla visita o all’esame senza il pagamento di alcuna penalità per la mancata disdetta.

Tende davanti agli ospedali

In tutte le strutture di Pronto Soccorso degli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest è stato attivato un pre-triage per le persone che provengono dalle zone a rischio e che presentano sintomi come febbre, tosse e malattie respiratorie acute, che vengono così indirizzate ad un percorso dedicato.

………

Da evidenziare che in questi giorni nelle strutture di Pronto Soccorso si registra un significativo calo di accessi, segno che la cittadinanza ha compreso e messo in pratica l’invito a recarsi in ospedale solo in caso di effettivo bisogno.

Check point all’ingresso degli ospedali

Negli ospedali è in corso di istituzione un unico ingresso controllato – check point, oltre ovviamente al Pronto Soccorso.

………

Le telefonate al numero Asl per le segnalazioni

Al numero unico della Asl Toscana nord ovest 050-954444 (attivo dalle 8 alle 20 con personale e dalle 20 alle 8 con segreteria telefonica), a cui rispondono medici della sanità pubblica, continuano ad arrivare centinaia di telefonate: solo nella giornata di oggi (25 febbraio) sono state evase 347 chiamate. Le domande, di vario tipo, spesso non sono appropriate: si va dalla richiesta di tampone senza sintomi a quella di informazioni legate al ritorno dal nord Italia pur senza sintomi.

Si puntualizza che la “SORVEGLIANZA ATTIVA” viene disposta SOLO in caso di provenienza dei cittadini dai comuni in cui sono stati confermati casi di infezione da coronavirus; la “sorveglianza attiva” consiste nel monitorare quotidianamente lo stato di salute dell’assistito.

Il Dipartimento della Prevenzione ha anche preparato un vademecum, con tutte le indicazioni da seguire e le basilari regole d’igiene da adottare, per le persone sottoposte a permanenza domiciliare fiduciaria.

Visto il grande numero di telefonate, si sta comunque lavorando per potenziare le linee.

Si ribadisce che tale numero è dedicato solo alla segnalazione obbligatoria di contatti con eventuali casi confermati di “Covid-19” e rientri dalle aree a rischio negli ultimi 14 giorni. Tutte le altre chiamate sono improprie perché intasano le linee, impedendo di trovare libero a chi deve obbligatoriamente telefonare per le segnalazioni.

Richieste e segnalazioni continuano ad arrivare inoltre alla casella di posta elettronica attivata dalla Asl Toscana nord ovest rientrocina@uslnordovest.toscana.it.

Sono attivi anche, per tutte le informazioni, il numero del Ministero della Salute 1500 e quello della Regione Toscana 800556060, inizialmente attivo dalle 9 alle 15, che da oggi (25 febbraio) risponde ogni giorno fino alle ore 18.

Informazioni aggiornate e regole di comportamento

Insieme ai contatti già richiamati in precedenza, sono attivi i canali social network dell’Azienda USL Toscana nord ovest (facebook, twitter e instagram) oltre al portale aziendale, attraverso i quali è possibile avere tutte le informazioni più aggiornate.

Si ricordano infine le 10 semplici regole di COMPORTAMENTO indicate dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità per proteggersi dal Coronavirus:

  1. lavarsi spesso le mani;

  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

  3. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

  4. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

  5. non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico,

  6. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

  7. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assistono persone malate;

  8. i prodotti “Made in China” e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.

  9. chi ha febbre o tosse ed è tornato da zone a rischio da meno di 14 giorni può contattare i tre numeri telefonici (già citati) di livello nazionale, regionale o aziendale.

  10. gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus.

REGIONE TOSCANA

https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus

A chi rivolgersi

In presenza di CASO SOSPETTO si consiglia di contattare il tuo medico o pediatra di base.

Per ogni utile informazione contattare il numero telefonico di pubblica utilità istituito da Ministero della Sanità 1500 attivo 24 ore su 24.

Per favorire una corretta informazione sul Covid-19, la Regione ha messo a disposizione dei cittadini un numero verde, presso il Centro di Ascolto Regionale, al quale rispondono operatori adeguatamente formati. Il servizio fornisce orientamento e indicazioni sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione sul tema del Coronavirus. Il numero verde a cui il cittadino può rivolgersi è 800.556060, opzione 1, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 15. 

Per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19 e per tutte le persone che negli ultimi 14 giorni sono rientrate in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate all’epidemia o da zone sottoposte a quarantena della Regione Lombardia (https://tinyurl.com/r4r947w) e della Regione Veneto (https://tinyurl.com/tjq9znz), sono disponibili i seguenti numeri messi a disposizione dalle Aziende sanitarie:

Asl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli):

055.5454777

Asl Toscana nord ovest (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio):

050.954444

Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena):

800.579579

Le norme generali a cui attenersi sono contenute nelle varie circolari dell’ASL e dell’OMS:

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_2_0.jsp?lingua=italiano&id=1285

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4081

https://www.iss.it/

http://www.governo.it/

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/decalogo.pdf 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://youtu.be/mOV1aBVYKGA

Poiché le disposizioni sono in continuo aggiornamento, ogni cittadino è tenuto ad informarsi autonomamente e la presente ha solo natura informativa alla data di pubblicazione.

Si ricorda infine che l’unico autorizzato a rilasciare dichiarazioni o interviste, nonché ad emanare disposizioni che attengono alla vita scolastica di codesto Istituto, è il Dirigente Scolastico in qualità di Legale Rappresentante ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001.

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Luca Zoppi)

 

 

 

Disposizioni OBBLIGATORIE emanate dal Ministero della Salute e dalle ORDINANZE della REGIONE TOSCANA

E’ OBBLIGATORIO,  che:

a)    chi è transitato e/o abbia sostato a partire dallo scorso 1° febbraio nelle zone a rischio, in Italia o all’estero, proceda all’isolamento volontario, anche in assenza di sintomi, e comunichi tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per il territorio [Asl Toscana nord ovest (050 954444); Asl Toscana centro (055 5454777); numero verde 800556060] che potrà disporre le misure ritenute necessarie, inclusa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. È inoltre tenuto a contattare telefonicamente il proprio medico di base. In seguito, qualora non l’avesse già fatto, informi la Scuola

       Al momento, le aree a rischio sono le seguenti:

·     Estero: Cina, a cui si sono aggiunte Corea del Sud e Iran;

·     Italia: 10 comuni della Bassa Lodigiana: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano; 1 comune del Veneto: Vo’ Euganeo;

b) chi manifesta sintomi come febbre, tosse e altri sintomi influenzali (in particolare, l’insufficienza respiratoria), anche se non si è recentemente recato in una delle zone a rischio, contatti telefonicamente il proprio medico di base e rimanga nel proprio domicilio fino ad avvenuta guarigione.

Premesso quanto sopra, si segnala che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 23/02/2020 che prevede drastiche misure di contenimento del contagio solo per i Comuni precedentemente indicati; fra le principali, il divieto di allontanamento e di accesso da parte di chiunque e la sospensione dei servizi di trasporto merci e persone da e per le località indicate.

I numeri di telefono che possono essere utilizzati sono, ovviamente, il 1500 e il 112 (o, nelle Regioni in cui non è ancora attivo il numero unico europeo per le emergenze, il 118).

Ricordiamo infine di seguire le buone prassi igieniche per la prevenzione delle malattie a trasmissione respiratoria:

·        lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi;
·        evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di affezioni respiratorie acute;
·        non toccarsi occhi, naso e bocca se non ci si è lavati le mani;
·        coprire la bocca ed il naso quando si tossisce o si starnutisce;
·        non usare gli antibiotici se non consigliati dal medico;
·        pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol;
·        usare la mascherina solo in caso di presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se si assiste una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina o altre aree a rischio);
·        i prodotti made in China e i pacchi in arrivo dalla Cina non costituiscono pericolo;
·        contattare il numero verde 1500 se tornando dalla Cina si hanno sintomi influenzali;
·        i propri animali di compagnia non costituiscono pericolo di contagio.

Come già comunicato, rimangono sospese, come disposto del MIUR, tutte le visite didattiche da e verso la Scuola fino a nuova e diversa comunicazione.

Si ritiene altresì di valutare la sospensione e il  rinvio tutti gli eventi che comportano l’arrivo alla Scuola di più persone, come riunioni con i genitori, corsi di formazione per esterni ed altri eventi pubblici già programmati.

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.2 del 22-02-2020

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.3 del 23-02-2020

Ordinanza_del_Presidente della Giunta Regionale n.1_del_21-02-2020